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SR1 2025 34

Strassenverkehrsgesetz SVG

Graubünden · 2026-04-21 · Italiano GR
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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Con decreto d’accusa del 23 gennaio 2025 – considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 seconda frase CPP) – la Procura pubblica ha contestato all’imputato il reato di violazione grave delle norme della circolazione stradale giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr e l’art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr. In particolare,

E. 3 / 13

essa sostiene che martedì 5 novembre 2024, alle ore 08:03, egli avrebbe circolato

alla guida del veicolo Skoda Enyaq iV 80X, targato GR Z.1._____, sulla strada

Z.2._____ nell’abitato di O.1._____ (frazione O.2._____), in direzione di O.3._____.

All’altezza del locale dei pompieri, nonostante il limite segnalato di velocità di

60 km/h, avrebbe viaggiato ad una velocità, dedotta la tolleranza di 5 km/h, di

86 km/h. La velocità rilevata sarebbe dunque stata di 26 km/h superiore al limite di

velocità. Questa condotta sarebbe da attribuire ad una grave negligenza, poiché

l’imputato non avrebbe tenuto sott’occhio la velocità e sarebbe stato a conoscenza,

o perlomeno avrebbe dovuto esserlo, del limite massimo di velocità vigente

(act. PP 2).

2.1.

La difesa contesta, in primo luogo, la validità della misurazione della velocità

effettuata dalla Polizia cantonale. Essa sostiene che l’apparecchio radar, installato

ad una distanza di circa 60 metri dal segnale “fine della località” O.2._____, sarebbe

stato installato ad una distanza troppo ravvicinata, affermando che i controlli di

velocità dovrebbero essere eseguiti ad almeno 100 metri dal punto in cui muta il

limite di velocità. A sostegno di tale tesi, fa riferimento al contenuto delle direttive

della polizia cantonale ticinese. La difesa rileva, inoltre, che dalle fotografie radar si

evincerebbe la presenza, nelle immediate vicinanze del punto di rilevazione, di

superfici metalliche riconducibili alla segnaletica della Ferrovia retica nonché di

piloni delle linee elettriche. Tali elementi sarebbero idonei a far sorgere dubbi

sull’affidabilità della misurazione, poiché avrebbero potuto provocare riflessioni del

segnale radar suscettibili di alterarne il risultato (act. H.2 ad 2). La difesa richiama,

infine, la norma VSS SN 640 826a, elaborata dall’Associazione svizzera dei

professionisti della strada e dei trasporti, sostenendo che il segnale di fine

limitazione della velocità dovrebbe essere collocato su entrambi i lati della

carreggiata e che tale prescrizione non sarebbe stata rispettata, tale segnale non

essendo stato posizionato sul lato destro della carreggiata (act. H.3, pag. 2 e 3).

2.2.

Nel caso in esame, agli atti figurano sia un verbale di misurazione compilato

a mano (act. PP 20), sia il verbale di misurazione generato automaticamente dal

sistema di misurazione, acquisito d’ufficio in seconda istanza (act. D.6.1). Da tali

documenti risultano tutti gli elementi essenziali del controllo: la data e l’ora della

misurazione (dalle ore 06:39 alle ore 08:41 del 5 novembre 2024), il luogo esatto

del rilevamento con l’indicazione della direzione di marcia (0508: Z.2._____, “Höhe

Feuerwehrlokal”, O.2._____, direzione di marcia O.4._____/O.3._____), il sistema

di misurazione con il numero METAS (O.5._____), nonché l’attestazione dell’esito

positivo del controllo funzionale (“Die Funktionskontrolle wurde erfolgreich

durchgeführt”). I verbali riportano inoltre i parametri di misurazione applicati,

E. 3.1 La difesa contesta, con una seconda censura, l’adempimento dell’elemento soggettivo della violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. Essa sostiene che, alla luce delle circostanze concrete, l’imputato non avrebbe agito con grave negligenza. In particolare, egli non si sarebbe avveduto della segnaletica che fissava il limite di 60 km/h, rispettivamente avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di trovarsi al di fuori dell’abitato, tenuto conto delle caratteristiche del tratto stradale, contraddistinto da un’ampia visuale, dalla scarsa edificazione e dall’assenza di infrastrutture tipiche di un contesto urbano. La difesa richiama inoltre il fatto che, in passato, su quel medesimo tratto fosse vigente un limite di velocità più elevato (80 km/h) e sottolinea che l’infrazione è stata commessa in condizioni di guida favorevoli. Da tali circostanze deduce che il comportamento dell’imputato non denoterebbe quella particolare sconsideratezza o quel grave disprezzo delle norme della circolazione richiesto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr e che ricorrerebbero circostanze eccezionali tali da escludere la presunzione di grave negligenza nonostante il superamento della soglia di velocità stabilita dalla giurisprudenza (act. H.2 ad 3). 3.2.1. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. L’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr prevede, inoltre, che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nelle località la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli (art. 4a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]). Tale limitazione generale di velocità si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno

E. 3.3 Nel caso concreto, il 5 novembre 2024, alle ore 08:03, l’imputato circolava alla guida del veicolo Skoda Enyaq iV 80x, targato GR Z.1._____, sulla Z.3._____ Z.2._____, nell’abitato di O.1._____ (frazione di O.2._____, Comune di O.3._____). All’altezza della caserma dei pompieri, in direzione di O.3._____, il veicolo è stato rilevato da un apparecchio radar mentre procedeva alla velocità di 91 km/h in un tratto soggetto al limite di 60 km/h. Dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h, il superamento del limite consentito risulta pari a 26 km/h (act. PP 2; 3; 20). Tale

E. 3.4 Ne consegue che l’appello dev’essere accolto e l'imputato dichiarato colpevole del reato di violazione grave delle norme della circolazione ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione con l’art. 90 cpv. 2 LCStr. 4.1.1. La violazione grave delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) è punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Quest’ultima ammonta di principio a un minimo di tre e a un massimo di 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP). La pena pecuniaria costituisce la sanzione principale in ambito di piccola e media criminalità (DTF 144 IV 217 consid. 3.3.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1153/2021 del 29 marzo 2023 consid. 2.3.3). 4.1.2. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Il Tribunale federale ha esposto a più riprese i principi relativi alla commisurazione della pena ai sensi degli artt. 47 segg. CP, ai quali si rimanda (DTF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2.3 segg.; 142 IV 265 consid. 2.3 segg.; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.4 segg.). 4.1.3. Secondo l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP).

E. 4 / 13

compreso il limite di velocità impostato di 60 km/h, le immagini automatiche di

allineamento e dei test di inizio e fine controllo (“START” e “ENDE”), il numero di

veicoli misurati (566), quello delle infrazioni rilevate (41) e il tasso d’infrazione del

7.24%, la velocità massima registrata (91 km/h) e i valori statistici V85 (64 km/h) e

V15 (42 km/h). Agli atti è infine presente il certificato di taratura dello strumento

radar utilizzato (act. PP 21).

Né l’Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), né l’Ordinanza sul

controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) e le relative disposizioni

d’esecuzione contenute nell’Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul

controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) e nelle

istruzioni dell’USTRA concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza

della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008

(act. PP 9) prescrivono una distanza minima tra il punto di rilevamento e il segnale

che indica una modifica del limite di velocità. In difetto di una simile prescrizione, il

semplice fatto che il radar fosse collocato circa 65 m prima del segnale di fine

velocità massima, come risulta dalle fotografie agli atti (act. D.6.2), non consente di

ritenere irregolare il rilevamento di velocità. Quanto al richiamo alle presunte

direttive della Polizia cantonale ticinese (Corriere del Ticino, Controlli radar solo

“cantonali”? Il niet del Governo, <https://www.cdt.ch/news/controlli-radar-solo-

cantonali-il-niet-del-governo-326407> [consultato il 27 luglio 2026]), esso è

inconferente. Da un lato, tali direttive non sono applicabili ai controlli eseguiti nel

Cantone dei Grigioni; dall’altro, esse non paiono tendere all’affidabilità tecnica delle

misurazioni, bensì sembrerebbero perseguire finalità di politica amministrativa e di

accettazione dei controlli da parte della popolazione.

Parimenti infondata è la censura relativa alla possibile influenza di riflessioni del

segnale radar. Dal verbale di misurazione risulta infatti che, durante il controllo, sono

stati rilevati 588 veicoli, dei quali soltanto 41 hanno superato il limite di velocità,

corrispondenti a un tasso d’infrazione del 7.24%. Inoltre, il valore statistico V85, pari

a 64 km/h, indica che l’85% dei veicoli controllati circolava a una velocità non

superiore a tale valore. Nel loro insieme, tali dati non evidenziano alcuna anomalia

idonea a far dubitare del corretto funzionamento del sistema di misurazione.

Per quanto concerne l’asserita mancanza di chiarezza della segnaletica, dovuta

all’assenza, sul lato destro della carreggiata, del segnale di fine della velocità

massima (segnale 2.53 dell’Allegato 2 “Figure di segnali, demarcazioni e

delineatori” dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale [OSStr; RS 741.21]), a partire

dal quale sarebbe tornato applicabile il limite generale di 80 km/h, la censura non

merita accoglimento. È vero che l’art. 103 cpv. 1 OSStr prevede che i segnali

E. 4.2 Nel caso in esame, una pena detentiva non appare innanzitutto necessaria. L’imputato risulta infatti essere incensurato (act. D.11) e non emergono elementi per ritenere che una pena pecuniaria sia insufficiente per dissuaderlo dalla commissione di ulteriori reati. Parimenti, nulla lascia presumere che la riscossione di una pena pecuniaria non possa avvenire con successo. Quest’ultima dev’essere pertanto scelta quale genere di pena. Per quanto concerne l’entità della pena pecuniaria, l’imputato ha superato di 26 km/h il limite massimo di velocità consentito all’interno dell’abitato. L’eccesso di

E. 4.3 L’imputato è pertanto punito con una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 190.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. Egli è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 760.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 4 giorni.

E. 5 / 13 devono di principio essere collocati sul bordo destro della strada. Nell’evenienza, tale argomentazione è tuttavia inconferente. L’imputato non contesta infatti il corretto posizionamento del segnale di velocità massima (segnale 2.30) di 60 km/h posto all’inizio della località O.2._____ (act. D.6.1, foto 12), peraltro ripetuto prima del luogo di misurazione (act. D.6.1, foto 13), i quali sono vincolanti fino al relativo segnale di cessazione. Se quest’ultimo – seguendo la tesi della difesa – non fosse stato vincolante, il segnale di velocità massima di 60 km/h sarebbe stato vincolante anche oltre la fine dell’abitato e non vi sarebbe stata alcuna ragione per accelerare, come l’imputato stesso ha invece dichiarato di aver fatto (act. H.4 n. 53-55). 2.3. Le censure si rivelano infondate.

E. 5.1 Ritenuta la condanna dell’imputato per il reato di violazione grave delle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr, le spese relative alla procedura

E. 5.2 Le spese relative alla procedura di prima istanza di CHF 4'000.00 sono poste, per i medesimi motivi, a carico dell’imputato.

E. 5.3 La tassa di giustizia relativa alla procedura d'appello è fissata in CHF 3'000.00 (art. 6 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210]). Le spese della procedura d’appello di CHF 3'190.00 (tassa di giustizia 3'000.00, disborsi CHF 190.00) sono poste a carico dell’imputato, interamente soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

E. 5.4 Per la procedura d'appello non vengono riconosciute indennità.

E. 6 / 13

della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite

generale» (segnale 2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50,

Limite generale» (segnale 2.53.1). Se dei segnali indicano altre velocità massime,

esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5

ONC). Fuori località la velocità massima generale è invece di 80 km/h e si applica

a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (segnale

2.53.1) o «Fine della velocità massima» (segnale 2.53; art. 4a cpv. 1 lett. b e 3).

3.2.2. Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente

padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.

Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli

non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo.

Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi

riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1

ONC).

3.2.3. Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle

norme della circolazione o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale.

Questo reato si definisce per esclusione rispetto all’art. 90 cpv. 2-4 LCStr, nel senso

che una violazione delle norme della circolazione che non sia grave rientra

nell’ambito di applicazione dell’art. 90 cpv. 1 LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2).

3.2.4. Secondo l’art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della

circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di

detto pericolo. La negligenza è anch’essa punibile (art. 100 cpv. 1 LCStr). Per

stabilire se la violazione di una norma della circolazione debba essere qualificata

come grave, occorre procedere a una valutazione sia oggettiva che soggettiva.

Sotto il profilo oggettivo, la violazione grave di una norma della circolazione

presuppone che l’autore abbia disatteso una norma importante della circolazione in

modo oggettivamente grave, nonché messo in pericolo la sicurezza della

circolazione. Un grave pericolo per la sicurezza altrui sussiste già in presenza di

un’accresciuta messa in pericolo astratta. Ciò presuppone la concreta possibilità,

prossima e prevedibile, di un pericolo effettivo; non è invece necessario che si

verifichi un pericolo concreto o un danno effettivo (DTF 143 IV 508 consid. 1.3;

142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale

6B_466/2022 del 9 settembre 2022 consid. 2.3.1). In ambito di eccessi di velocità,

la giurisprudenza ha elaborato criteri precisi al fine di garantire la parità di

trattamento. Un caso è considerato oggettivamente grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 2

E. 7 / 13 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete, segnatamente quando il limite di velocità autorizzato è superato di 25 km/h o più all’interno delle località o di 30 km/h o più fuori dalle località (DTF 143 IV 508 consid. 1.3; sentenze del Tribunale federale 6B_1039/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 1.3.1; 6B_973/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 2.1; 6B_1161/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 1.1.1). A causa dell’elevato livello di pericolo, ciò vale anche per tratti stradali situati all’interno delle località ma caratterizzati da condizioni atipiche (sentenza del Tribunale federale 6B_300/2021 del 14 luglio 2021 consid. 3.2.1). Sotto il profilo soggettivo, il reato richiede un comportamento sconsiderato o comunque gravemente contrario alle norme della circolazione, ovvero una colpa grave; in caso di negligenza, almeno una grave negligenza. Ciò si verifica quando l’autore è consapevole della pericolosità generale del proprio modo di guidare contrario alle norme di circolazione (negligenza cosciente). Una negligenza grave può sussistere anche quando l’autore, in violazione dei propri doveri, omette del tutto di considerare che il suo comportamento mette in pericolo gli altri utenti della strada (negligenza incosciente; DTF 131 IV 133 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_466/2022 del 9 settembre 2022 consid. 2.3.1). Il comportamento sconsiderato può essere negato eccezionalmente qualora sussistano circostanze particolari che rendano il comportamento soggettivamente meno grave. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l’esistenza di tali circostanze attenuanti nella maggior parte dei casi di superamento della velocità (sentenze del Tribunale federale 6B_505/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_677/2014 del 20 novembre 2014 consid. 5; 6B_622/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.5; sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 23 3 del 24 novembre 2023 consid. 5; SK1 22 25 dell’8 giugno 2023 consid. 5). 3.2.5. Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole (art. 13 cpv. 1 CP). Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP).

E. 8 / 13

eccesso di velocità integra oggettivamente gli estremi della violazione grave delle

norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr.

Sotto il profilo soggettivo, non può anzitutto essere seguita la tesi secondo cui

l’imputato non si sarebbe avveduto della segnaletica vigente (act. H.2 ad 3). Il limite

di velocità di 60 km/h era chiaramente indicato mediante regolare segnaletica

verticale posta ai lati della carreggiata ed era inoltre presente il segnale “inizio

località” O.2._____ e di velocità massima di 60 km/h (segnali 4.27 e 2.30;

act. D.6.2). Dalla fotografia scattata dall’apparecchio radar emerge, inoltre, che

l’imputato era verosimilmente intento a regolare la temperatura del veicolo, come

da lui stesso ammesso (act. PP 2; TR 7, pag. 4), e non prestava pertanto la dovuta

attenzione alla circolazione. Un simile comportamento contrasta con gli obblighi

imposti ad ogni conducente, il quale è tenuto a mantenere costantemente la propria

attenzione alla strada e sul traffico, evitando di compere operazioni suscettibili di

compromettere la conduzione sicura del veicolo.

Nemmeno giova all’imputato richiamare il fatto che, in passato, sul medesimo tratto

fosse in vigore un limite di velocità più elevato (act. H.2 ad 3). Dagli atti risulta infatti

che, con decisione del 18 febbraio 2013, pubblicata sul Foglio ufficiale il 21 febbraio

2013, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha ridotto il limite di

velocità sulla strada principale interessata da 80 a 60 km/h (act. PP 24; 25). Al

momento dei fatti, tale modifica era dunque in vigore da oltre undici anni e non

poteva essere ignorata dall’imputato. Quest’ultimo ha difatti dichiarato di percorrere

quotidianamente quel tratto di strada per recarsi al lavoro presso Repower AG a

O.3._____ e di conoscere il vigente limite di 60 km/h (act. TR 7, pag. 2 e 3; H.4

n. 61). Un eventuale errore sul limite applicabile è pertanto escluso.

Parimenti infondata è la tesi secondo cui l’imputato avrebbe potuto ragionevolmente

ritenere di trovarsi al di fuori dell’abitato (act. H.2 ad 3). Dalla descrizione fattuale

operata dall’autorità inferiore (act. TR 1 consid. 5c) emerge infatti che il tratto

interessato presenta caratteristiche proprie di una strada inserita nell’abitato.

L’autorità richiama la presenza di edifici, accessi laterali, elementi della viabilità

locale e altre circostanze idonee a far apparire il tratto come inserito in un contesto

urbanizzato. Tale ricostruzione trova inoltre confermata nella documentazione

fotografica agli atti, dalla quale si distinguono abitazioni, accessi a strade

secondarie, un ponte che sovrappassa i binari della Ferrovia retica e una zona

industriale (act. D.6.2). Nel loro insieme, tali elementi depongono chiaramente a

favore della qualificazione del tratto quale segmento interno alla località. Peraltro,

la delimitazione della località deriva dalla segnaletica apposta dall’autorità

competente e non dipende dalla densità dell’edificazione, dall’aspetto della strada

E. 9 / 13

o dal precedente limite di velocità vigente sul medesimo tratto. Ne consegue che

anche qualora l’imputato avesse ritenuto che il tratto stradale non presentasse più

le caratteristiche della località, tale circostanza non lo avrebbe autorizzato a

discostarsi dalla segnaletica vigente (cfr. DTF 150 II 505 consid. 5.2.1; 128 IV 184

consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1204/2016 del 24 maggio 2017

consid. 3.3.1; sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SR1 22 41

del 18 marzo 2025 consid. 10).

Del pari irrilevanti sono le asserite favorevoli condizioni atmosferiche, la carreggiata

asciutta e l’assenza di traffico invocate dalla difesa. Tali elementi non costituiscono

circostanze eccezionali ai sensi della giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale

federale 6B_300/2021 del 14 luglio 2021 consid. 3.2.1; 6B_505/2020 del 13 ottobre

2020 consid. 1.1.1; 6B_1204/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.3.1; 6B_33/2015

del 5 maggio 2015 consid. 1.2).

Neppure merita accoglimento l’argomento secondo cui l’imputato non si sarebbe

reso conto della velocità effettivamente raggiunta poiché conduceva un veicolo

aziendale elettrico caratterizzato da una rapida accelerazione (act. H.2 ad 3). Ogni

conducente è infatti tenuto a controllare costantemente la velocità del proprio

veicolo e ad adeguarla ai limiti vigenti, oltre che a conoscere le caratteristiche

prestazionali del mezzo che conduce (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei

Grigioni SK1 24 27 del 17 dicembre 2024 consid. 4.4.4). L’imputato era inoltre solito

utilizzare tale veicolo durante i periodi di picchetto, una volta ogni sette o otto

settimane (act. H.4 n. 89-91). Un’eventuale mancata percezione della velocità

effettiva è pertanto riconducibile alla negligenza dell’imputato.

Nel complesso, nessuna delle circostanze invocate dalla difesa è idonea a far

apparire il comportamento dell’imputato soggettivamente meno grave. Quest’ultimo

percorreva quotidianamente quel tratto di strada, conosceva il limite vigente di

60 km/h e avrebbe potuto riconoscere senza difficoltà, prestando la dovuta

attenzione, sia la segnaletica chiaramente visibile sia il carattere interno alla località

del tratto interessato. Un eventuale errore circa il limite di velocità applicabile o il

carattere interno alla località del tratto stradale è escluso. Egli ha omesso di

rivolgere alla strada e alla circolazione l’attenzione imposta dalle circostanze e ha

accelerato, probabilmente perché era in ritardo per recarsi al lavoro (act. TR 7,

pag. 3), nonostante non avesse oltrepassato alcun segnale di fine velocità massima

(segnale 2.53). Egli ha pertanto agito quantomeno per negligenza, la quale,

considerate le circostanze esposte, dev’essere qualificata come grave. Risulta così

adempiuto anche l’elemento soggettivo della violazione grave delle norme della

circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr.

E. 10 / 13

E. 11 / 13 velocità accertato si colloca pertanto poco al di sopra della soglia di 25 km/h stabilita dalla giurisprudenza per qualificare oggettivamente il reato quale violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. Occorre inoltre considerare che sebbene, in ragione delle caratteristiche del luogo, la condotta dell’imputato abbia creato un serio pericolo astratto per gli altri utenti della strada, tale pericolo non si è concretizzato. La gravità oggettiva del fatto deve quindi essere qualificata come molto lieve rispetto alle altre violazioni gravi fondate su eccessi di velocità. Benché non abbia deliberatamente ignorato il limite di velocità vigente, egli avrebbe potuto e dovuto avvedersi della segnaletica con l’attenzione richiesta dalle circostanze. La sua omissione rivela una grave disattenzione e comporta che egli non abbia preso in considerazione il pericolo per gli altri utenti della strada. Pur integrando gli estremi della grave negligenza, la sua colpa soggettiva deve nondimeno essere qualificata, tenuto conto che l’imputato non ha agito intenzionalmente ma per mera disattenzione, e che l’eccesso di velocità superava di poco la soglia determinante prevista dalla giurisprudenza, come molto lieve. Per questi motivi, appare in definitiva adeguato fissare la pena pecuniaria in 20 aliquote giornaliere. Per quanto riguarda l’importo dell’aliquota giornaliera, l’imputato percepisce un reddito mensile lordo di circa CHF 7'366.00 (act. D.12; H.4 n. 23 segg.). Dedotta una percentuale del 20% per la cassa malati e le imposte (CHF 1'473.00), si ottiene un importo disponibile di CHF 5'892.80. Dividendo tale importo per 30 giorni, si giunge ad un’aliquota giornaliera di CHF 190.00. Il giudice può cumulare la pena condizionalmente sospesa con una multa (art. 42 cpv. 4 CP). Tale multa non può tuttavia superare un quinto della sanzione complessiva – costituita dalla pena principale cumulata con la multa (DTF 149 IV 321 consid. 1.3.2). La pena commisurata alla colpa di 20 aliquote giornaliere deve pertanto essere ripartita in una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 190.00 ciascuna e in una multa di CHF 760.00. La pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 2 CP) è fissata in 4 giorni.

E. 12 / 13 preliminare di CHF 1'325.00 sono poste interamente a suo carico (artt. 426 cpv. 1, 428 cpv. 3 CPP).

E. 13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. A._____ è dichiarato colpevole di violazione grave delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LCStr e dell’art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr. 2. A._____ è punito con una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 190.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 3. A._____ è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 760.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. 4. Le spese relative alla procedura preliminare di CHF 1'325.00 sono poste a carico di A._____. 5. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 4'000.00 sono poste a carico di A._____. 6. Le spese della procedura d’appello di CHF 3'190.00 (tassa di giustizia CHF 3'000.00, disborsi CHF 190.00) sono poste a carico di A._____. 7. Non si riconoscono indennità. 8. [Rimedi giuridici] 9. [Comunicazioni]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni Sentenza del 21 aprile 2026 comunicata il 5 agosto 2026 N. d’incarto SR1 25 34 Istanza Prima Camera penale Composizione Moses, presidente Cavegn e Richter-Baldassarre Togni, attuario Parti Procura pubblica dei Grigioni Rohanstrasse 5, 7001 Coira contro A._____ imputato patrocinato dall’avv. Stefania Vecellio Oggetto violazione grave delle norme della circolazione giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr e l’art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr Atto impugnato decisione del Tribunale regionale Bernina dell’8 luglio 2025, comunicata l’11 settembre 2025 (n. d’incarto 535-2025-1)

2 / 13 Ritenuto in fatto: A. Con decisione dell’8 luglio 2025, il Tribunale regionale Bernina ha ritenuto A._____ (in seguito: imputato) colpevole di violazione semplice delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LCStr e l’art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 1 LCStr. Per tale reato, egli è stato condannato ad una multa di CHF 1'000.00, sostituita, in caso di mancato pagamento per colpa, da una pena detentiva di 10 giorni. Le spese della procedura preliminare e di prima istanza sono state poste a carico dell’imputato e a quest’ultimo è stata riconosciuta un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei propri diritti processuali, posta a carico del Cantone dei Grigioni. B. Il 21 luglio 2025 la Procura pubblica ha annunciato appello contro tale decisione al Tribunale regionale e, il 17 settembre 2025, ha presentato la dichiarazione d’appello dinnanzi al Tribunale d’appello. Essa chiede che l’imputato venga riconosciuto colpevole di violazione grave delle norme della circolazione giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr e l’art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr e condannato ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di CHF 1'000.00, sostituita, in caso di mancato pagamento per colpa, con una pena detentiva di 10 giorni. La stessa chiede, inoltre, che le spese procedurali di seconda istanza vengano interamente poste a carico dell’imputato. C. Con decreto del 12 dicembre 2025, la Polizia cantonale è stata invitata a tras- mettere il verbale di misurazione generato automaticamente dal sistema di misurazione, nonché ad allestire una documentazione fotografica relativa alla segnaletica presente sul tratto interessato (cartelli di località, inizio, modifica e fine dei limiti di velocità) e alla configurazione della strada e dei suoi immediati paraggi nel punto in cui era posizionato l’apparecchio di misurazione. A tale richiesta è stato dato seguito il 7 gennaio 2026. D. Il 21 aprile 2026 si è tenuto il dibattimento in presenza dell’imputato, del difensore avv. Stefania Vecellio e della Procura pubblica. Dopo deliberazione, il dispositivo della sentenza è stato comunicato anticipatamente per scritto alle parti. Considerando in diritto: 1. Con decreto d’accusa del 23 gennaio 2025 – considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 seconda frase CPP) – la Procura pubblica ha contestato all’imputato il reato di violazione grave delle norme della circolazione stradale giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr e l’art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr. In particolare,

3 / 13 essa sostiene che martedì 5 novembre 2024, alle ore 08:03, egli avrebbe circolato alla guida del veicolo Skoda Enyaq iV 80X, targato GR Z.1._____, sulla strada Z.2._____ nell’abitato di O.1._____ (frazione O.2._____), in direzione di O.3._____. All’altezza del locale dei pompieri, nonostante il limite segnalato di velocità di 60 km/h, avrebbe viaggiato ad una velocità, dedotta la tolleranza di 5 km/h, di 86 km/h. La velocità rilevata sarebbe dunque stata di 26 km/h superiore al limite di velocità. Questa condotta sarebbe da attribuire ad una grave negligenza, poiché l’imputato non avrebbe tenuto sott’occhio la velocità e sarebbe stato a conoscenza, o perlomeno avrebbe dovuto esserlo, del limite massimo di velocità vigente (act. PP 2). 2.1. La difesa contesta, in primo luogo, la validità della misurazione della velocità effettuata dalla Polizia cantonale. Essa sostiene che l’apparecchio radar, installato ad una distanza di circa 60 metri dal segnale “fine della località” O.2._____, sarebbe stato installato ad una distanza troppo ravvicinata, affermando che i controlli di velocità dovrebbero essere eseguiti ad almeno 100 metri dal punto in cui muta il limite di velocità. A sostegno di tale tesi, fa riferimento al contenuto delle direttive della polizia cantonale ticinese. La difesa rileva, inoltre, che dalle fotografie radar si evincerebbe la presenza, nelle immediate vicinanze del punto di rilevazione, di superfici metalliche riconducibili alla segnaletica della Ferrovia retica nonché di piloni delle linee elettriche. Tali elementi sarebbero idonei a far sorgere dubbi sull’affidabilità della misurazione, poiché avrebbero potuto provocare riflessioni del segnale radar suscettibili di alterarne il risultato (act. H.2 ad 2). La difesa richiama, infine, la norma VSS SN 640 826a, elaborata dall’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti, sostenendo che il segnale di fine limitazione della velocità dovrebbe essere collocato su entrambi i lati della carreggiata e che tale prescrizione non sarebbe stata rispettata, tale segnale non essendo stato posizionato sul lato destro della carreggiata (act. H.3, pag. 2 e 3). 2.2. Nel caso in esame, agli atti figurano sia un verbale di misurazione compilato a mano (act. PP 20), sia il verbale di misurazione generato automaticamente dal sistema di misurazione, acquisito d’ufficio in seconda istanza (act. D.6.1). Da tali documenti risultano tutti gli elementi essenziali del controllo: la data e l’ora della misurazione (dalle ore 06:39 alle ore 08:41 del 5 novembre 2024), il luogo esatto del rilevamento con l’indicazione della direzione di marcia (0508: Z.2._____, “Höhe Feuerwehrlokal”, O.2._____, direzione di marcia O.4._____/O.3._____), il sistema di misurazione con il numero METAS (O.5._____), nonché l’attestazione dell’esito positivo del controllo funzionale (“Die Funktionskontrolle wurde erfolgreich durchgeführt”). I verbali riportano inoltre i parametri di misurazione applicati,

4 / 13 compreso il limite di velocità impostato di 60 km/h, le immagini automatiche di allineamento e dei test di inizio e fine controllo (“START” e “ENDE”), il numero di veicoli misurati (566), quello delle infrazioni rilevate (41) e il tasso d’infrazione del 7.24%, la velocità massima registrata (91 km/h) e i valori statistici V85 (64 km/h) e V15 (42 km/h). Agli atti è infine presente il certificato di taratura dello strumento radar utilizzato (act. PP 21). Né l’Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), né l’Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013) e le relative disposizioni d’esecuzione contenute nell’Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) e nelle istruzioni dell’USTRA concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale del 22 maggio 2008 (act. PP 9) prescrivono una distanza minima tra il punto di rilevamento e il segnale che indica una modifica del limite di velocità. In difetto di una simile prescrizione, il semplice fatto che il radar fosse collocato circa 65 m prima del segnale di fine velocità massima, come risulta dalle fotografie agli atti (act. D.6.2), non consente di ritenere irregolare il rilevamento di velocità. Quanto al richiamo alle presunte direttive della Polizia cantonale ticinese (Corriere del Ticino, Controlli radar solo “cantonali”? Il niet del Governo, <https://www.cdt.ch/news/controlli-radar-solo- cantonali-il-niet-del-governo-326407> [consultato il 27 luglio 2026]), esso è inconferente. Da un lato, tali direttive non sono applicabili ai controlli eseguiti nel Cantone dei Grigioni; dall’altro, esse non paiono tendere all’affidabilità tecnica delle misurazioni, bensì sembrerebbero perseguire finalità di politica amministrativa e di accettazione dei controlli da parte della popolazione. Parimenti infondata è la censura relativa alla possibile influenza di riflessioni del segnale radar. Dal verbale di misurazione risulta infatti che, durante il controllo, sono stati rilevati 588 veicoli, dei quali soltanto 41 hanno superato il limite di velocità, corrispondenti a un tasso d’infrazione del 7.24%. Inoltre, il valore statistico V85, pari a 64 km/h, indica che l’85% dei veicoli controllati circolava a una velocità non superiore a tale valore. Nel loro insieme, tali dati non evidenziano alcuna anomalia idonea a far dubitare del corretto funzionamento del sistema di misurazione. Per quanto concerne l’asserita mancanza di chiarezza della segnaletica, dovuta all’assenza, sul lato destro della carreggiata, del segnale di fine della velocità massima (segnale 2.53 dell’Allegato 2 “Figure di segnali, demarcazioni e delineatori” dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale [OSStr; RS 741.21]), a partire dal quale sarebbe tornato applicabile il limite generale di 80 km/h, la censura non merita accoglimento. È vero che l’art. 103 cpv. 1 OSStr prevede che i segnali

5 / 13 devono di principio essere collocati sul bordo destro della strada. Nell’evenienza, tale argomentazione è tuttavia inconferente. L’imputato non contesta infatti il corretto posizionamento del segnale di velocità massima (segnale 2.30) di 60 km/h posto all’inizio della località O.2._____ (act. D.6.1, foto 12), peraltro ripetuto prima del luogo di misurazione (act. D.6.1, foto 13), i quali sono vincolanti fino al relativo segnale di cessazione. Se quest’ultimo – seguendo la tesi della difesa – non fosse stato vincolante, il segnale di velocità massima di 60 km/h sarebbe stato vincolante anche oltre la fine dell’abitato e non vi sarebbe stata alcuna ragione per accelerare, come l’imputato stesso ha invece dichiarato di aver fatto (act. H.4 n. 53-55). 2.3. Le censure si rivelano infondate. 3.1. La difesa contesta, con una seconda censura, l’adempimento dell’elemento soggettivo della violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. Essa sostiene che, alla luce delle circostanze concrete, l’imputato non avrebbe agito con grave negligenza. In particolare, egli non si sarebbe avveduto della segnaletica che fissava il limite di 60 km/h, rispettivamente avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di trovarsi al di fuori dell’abitato, tenuto conto delle caratteristiche del tratto stradale, contraddistinto da un’ampia visuale, dalla scarsa edificazione e dall’assenza di infrastrutture tipiche di un contesto urbano. La difesa richiama inoltre il fatto che, in passato, su quel medesimo tratto fosse vigente un limite di velocità più elevato (80 km/h) e sottolinea che l’infrazione è stata commessa in condizioni di guida favorevoli. Da tali circostanze deduce che il comportamento dell’imputato non denoterebbe quella particolare sconsideratezza o quel grave disprezzo delle norme della circolazione richiesto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr e che ricorrerebbero circostanze eccezionali tali da escludere la presunzione di grave negligenza nonostante il superamento della soglia di velocità stabilita dalla giurisprudenza (act. H.2 ad 3). 3.2.1. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni. L’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr prevede, inoltre, che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nelle località la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli (art. 4a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale [ONC; RS 741.11]). Tale limitazione generale di velocità si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno

6 / 13 della località; questa limitazione incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (segnale 2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (segnale 2.53.1). Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto delle limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5 ONC). Fuori località la velocità massima generale è invece di 80 km/h e si applica a partire dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (segnale 2.53.1) o «Fine della velocità massima» (segnale 2.53; art. 4a cpv. 1 lett. b e 3). 3.2.2. Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC). 3.2.3. Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. Questo reato si definisce per esclusione rispetto all’art. 90 cpv. 2-4 LCStr, nel senso che una violazione delle norme della circolazione che non sia grave rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90 cpv. 1 LCStr (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2). 3.2.4. Secondo l’art. 90 cpv. 2 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. La negligenza è anch’essa punibile (art. 100 cpv. 1 LCStr). Per stabilire se la violazione di una norma della circolazione debba essere qualificata come grave, occorre procedere a una valutazione sia oggettiva che soggettiva. Sotto il profilo oggettivo, la violazione grave di una norma della circolazione presuppone che l’autore abbia disatteso una norma importante della circolazione in modo oggettivamente grave, nonché messo in pericolo la sicurezza della circolazione. Un grave pericolo per la sicurezza altrui sussiste già in presenza di un’accresciuta messa in pericolo astratta. Ciò presuppone la concreta possibilità, prossima e prevedibile, di un pericolo effettivo; non è invece necessario che si verifichi un pericolo concreto o un danno effettivo (DTF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_466/2022 del 9 settembre 2022 consid. 2.3.1). In ambito di eccessi di velocità, la giurisprudenza ha elaborato criteri precisi al fine di garantire la parità di trattamento. Un caso è considerato oggettivamente grave ai sensi dell’art. 90 cpv. 2

7 / 13 LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete, segnatamente quando il limite di velocità autorizzato è superato di 25 km/h o più all’interno delle località o di 30 km/h o più fuori dalle località (DTF 143 IV 508 consid. 1.3; sentenze del Tribunale federale 6B_1039/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 1.3.1; 6B_973/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 2.1; 6B_1161/2018 del 17 gennaio 2019 consid. 1.1.1). A causa dell’elevato livello di pericolo, ciò vale anche per tratti stradali situati all’interno delle località ma caratterizzati da condizioni atipiche (sentenza del Tribunale federale 6B_300/2021 del 14 luglio 2021 consid. 3.2.1). Sotto il profilo soggettivo, il reato richiede un comportamento sconsiderato o comunque gravemente contrario alle norme della circolazione, ovvero una colpa grave; in caso di negligenza, almeno una grave negligenza. Ciò si verifica quando l’autore è consapevole della pericolosità generale del proprio modo di guidare contrario alle norme di circolazione (negligenza cosciente). Una negligenza grave può sussistere anche quando l’autore, in violazione dei propri doveri, omette del tutto di considerare che il suo comportamento mette in pericolo gli altri utenti della strada (negligenza incosciente; DTF 131 IV 133 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 6B_466/2022 del 9 settembre 2022 consid. 2.3.1). Il comportamento sconsiderato può essere negato eccezionalmente qualora sussistano circostanze particolari che rendano il comportamento soggettivamente meno grave. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l’esistenza di tali circostanze attenuanti nella maggior parte dei casi di superamento della velocità (sentenze del Tribunale federale 6B_505/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_677/2014 del 20 novembre 2014 consid. 5; 6B_622/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 2.5; sentenze del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 23 3 del 24 novembre 2023 consid. 5; SK1 22 25 dell’8 giugno 2023 consid. 5). 3.2.5. Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole (art. 13 cpv. 1 CP). Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo (art. 13 cpv. 2 CP). 3.3. Nel caso concreto, il 5 novembre 2024, alle ore 08:03, l’imputato circolava alla guida del veicolo Skoda Enyaq iV 80x, targato GR Z.1._____, sulla Z.3._____ Z.2._____, nell’abitato di O.1._____ (frazione di O.2._____, Comune di O.3._____). All’altezza della caserma dei pompieri, in direzione di O.3._____, il veicolo è stato rilevato da un apparecchio radar mentre procedeva alla velocità di 91 km/h in un tratto soggetto al limite di 60 km/h. Dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h, il superamento del limite consentito risulta pari a 26 km/h (act. PP 2; 3; 20). Tale

8 / 13 eccesso di velocità integra oggettivamente gli estremi della violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. Sotto il profilo soggettivo, non può anzitutto essere seguita la tesi secondo cui l’imputato non si sarebbe avveduto della segnaletica vigente (act. H.2 ad 3). Il limite di velocità di 60 km/h era chiaramente indicato mediante regolare segnaletica verticale posta ai lati della carreggiata ed era inoltre presente il segnale “inizio località” O.2._____ e di velocità massima di 60 km/h (segnali 4.27 e 2.30; act. D.6.2). Dalla fotografia scattata dall’apparecchio radar emerge, inoltre, che l’imputato era verosimilmente intento a regolare la temperatura del veicolo, come da lui stesso ammesso (act. PP 2; TR 7, pag. 4), e non prestava pertanto la dovuta attenzione alla circolazione. Un simile comportamento contrasta con gli obblighi imposti ad ogni conducente, il quale è tenuto a mantenere costantemente la propria attenzione alla strada e sul traffico, evitando di compere operazioni suscettibili di compromettere la conduzione sicura del veicolo. Nemmeno giova all’imputato richiamare il fatto che, in passato, sul medesimo tratto fosse in vigore un limite di velocità più elevato (act. H.2 ad 3). Dagli atti risulta infatti che, con decisione del 18 febbraio 2013, pubblicata sul Foglio ufficiale il 21 febbraio 2013, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha ridotto il limite di velocità sulla strada principale interessata da 80 a 60 km/h (act. PP 24; 25). Al momento dei fatti, tale modifica era dunque in vigore da oltre undici anni e non poteva essere ignorata dall’imputato. Quest’ultimo ha difatti dichiarato di percorrere quotidianamente quel tratto di strada per recarsi al lavoro presso Repower AG a O.3._____ e di conoscere il vigente limite di 60 km/h (act. TR 7, pag. 2 e 3; H.4

n. 61). Un eventuale errore sul limite applicabile è pertanto escluso. Parimenti infondata è la tesi secondo cui l’imputato avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di trovarsi al di fuori dell’abitato (act. H.2 ad 3). Dalla descrizione fattuale operata dall’autorità inferiore (act. TR 1 consid. 5c) emerge infatti che il tratto interessato presenta caratteristiche proprie di una strada inserita nell’abitato. L’autorità richiama la presenza di edifici, accessi laterali, elementi della viabilità locale e altre circostanze idonee a far apparire il tratto come inserito in un contesto urbanizzato. Tale ricostruzione trova inoltre confermata nella documentazione fotografica agli atti, dalla quale si distinguono abitazioni, accessi a strade secondarie, un ponte che sovrappassa i binari della Ferrovia retica e una zona industriale (act. D.6.2). Nel loro insieme, tali elementi depongono chiaramente a favore della qualificazione del tratto quale segmento interno alla località. Peraltro, la delimitazione della località deriva dalla segnaletica apposta dall’autorità competente e non dipende dalla densità dell’edificazione, dall’aspetto della strada

9 / 13 o dal precedente limite di velocità vigente sul medesimo tratto. Ne consegue che anche qualora l’imputato avesse ritenuto che il tratto stradale non presentasse più le caratteristiche della località, tale circostanza non lo avrebbe autorizzato a discostarsi dalla segnaletica vigente (cfr. DTF 150 II 505 consid. 5.2.1; 128 IV 184 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1204/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.3.1; sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SR1 22 41 del 18 marzo 2025 consid. 10). Del pari irrilevanti sono le asserite favorevoli condizioni atmosferiche, la carreggiata asciutta e l’assenza di traffico invocate dalla difesa. Tali elementi non costituiscono circostanze eccezionali ai sensi della giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_300/2021 del 14 luglio 2021 consid. 3.2.1; 6B_505/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1204/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.3.1; 6B_33/2015 del 5 maggio 2015 consid. 1.2). Neppure merita accoglimento l’argomento secondo cui l’imputato non si sarebbe reso conto della velocità effettivamente raggiunta poiché conduceva un veicolo aziendale elettrico caratterizzato da una rapida accelerazione (act. H.2 ad 3). Ogni conducente è infatti tenuto a controllare costantemente la velocità del proprio veicolo e ad adeguarla ai limiti vigenti, oltre che a conoscere le caratteristiche prestazionali del mezzo che conduce (cfr. sentenza del Tribunale cantonale dei Grigioni SK1 24 27 del 17 dicembre 2024 consid. 4.4.4). L’imputato era inoltre solito utilizzare tale veicolo durante i periodi di picchetto, una volta ogni sette o otto settimane (act. H.4 n. 89-91). Un’eventuale mancata percezione della velocità effettiva è pertanto riconducibile alla negligenza dell’imputato. Nel complesso, nessuna delle circostanze invocate dalla difesa è idonea a far apparire il comportamento dell’imputato soggettivamente meno grave. Quest’ultimo percorreva quotidianamente quel tratto di strada, conosceva il limite vigente di 60 km/h e avrebbe potuto riconoscere senza difficoltà, prestando la dovuta attenzione, sia la segnaletica chiaramente visibile sia il carattere interno alla località del tratto interessato. Un eventuale errore circa il limite di velocità applicabile o il carattere interno alla località del tratto stradale è escluso. Egli ha omesso di rivolgere alla strada e alla circolazione l’attenzione imposta dalle circostanze e ha accelerato, probabilmente perché era in ritardo per recarsi al lavoro (act. TR 7, pag. 3), nonostante non avesse oltrepassato alcun segnale di fine velocità massima (segnale 2.53). Egli ha pertanto agito quantomeno per negligenza, la quale, considerate le circostanze esposte, dev’essere qualificata come grave. Risulta così adempiuto anche l’elemento soggettivo della violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr.

10 / 13 3.4. Ne consegue che l’appello dev’essere accolto e l'imputato dichiarato colpevole del reato di violazione grave delle norme della circolazione ai sensi degli artt. 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr in unione con l’art. 90 cpv. 2 LCStr. 4.1.1. La violazione grave delle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) è punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Quest’ultima ammonta di principio a un minimo di tre e a un massimo di 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP). La pena pecuniaria costituisce la sanzione principale in ambito di piccola e media criminalità (DTF 144 IV 217 consid. 3.3.3; 144 IV 313 consid. 1.1.1; sentenza del Tribunale federale 6B_1153/2021 del 29 marzo 2023 consid. 2.3.3). 4.1.2. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP). Il Tribunale federale ha esposto a più riprese i principi relativi alla commisurazione della pena ai sensi degli artt. 47 segg. CP, ai quali si rimanda (DTF 144 IV 313 consid. 1; 144 IV 217 consid. 2.3 segg.; 142 IV 265 consid. 2.3 segg.; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.4 segg.). 4.1.3. Secondo l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). 4.2. Nel caso in esame, una pena detentiva non appare innanzitutto necessaria. L’imputato risulta infatti essere incensurato (act. D.11) e non emergono elementi per ritenere che una pena pecuniaria sia insufficiente per dissuaderlo dalla commissione di ulteriori reati. Parimenti, nulla lascia presumere che la riscossione di una pena pecuniaria non possa avvenire con successo. Quest’ultima dev’essere pertanto scelta quale genere di pena. Per quanto concerne l’entità della pena pecuniaria, l’imputato ha superato di 26 km/h il limite massimo di velocità consentito all’interno dell’abitato. L’eccesso di

11 / 13 velocità accertato si colloca pertanto poco al di sopra della soglia di 25 km/h stabilita dalla giurisprudenza per qualificare oggettivamente il reato quale violazione grave delle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr. Occorre inoltre considerare che sebbene, in ragione delle caratteristiche del luogo, la condotta dell’imputato abbia creato un serio pericolo astratto per gli altri utenti della strada, tale pericolo non si è concretizzato. La gravità oggettiva del fatto deve quindi essere qualificata come molto lieve rispetto alle altre violazioni gravi fondate su eccessi di velocità. Benché non abbia deliberatamente ignorato il limite di velocità vigente, egli avrebbe potuto e dovuto avvedersi della segnaletica con l’attenzione richiesta dalle circostanze. La sua omissione rivela una grave disattenzione e comporta che egli non abbia preso in considerazione il pericolo per gli altri utenti della strada. Pur integrando gli estremi della grave negligenza, la sua colpa soggettiva deve nondimeno essere qualificata, tenuto conto che l’imputato non ha agito intenzionalmente ma per mera disattenzione, e che l’eccesso di velocità superava di poco la soglia determinante prevista dalla giurisprudenza, come molto lieve. Per questi motivi, appare in definitiva adeguato fissare la pena pecuniaria in 20 aliquote giornaliere. Per quanto riguarda l’importo dell’aliquota giornaliera, l’imputato percepisce un reddito mensile lordo di circa CHF 7'366.00 (act. D.12; H.4 n. 23 segg.). Dedotta una percentuale del 20% per la cassa malati e le imposte (CHF 1'473.00), si ottiene un importo disponibile di CHF 5'892.80. Dividendo tale importo per 30 giorni, si giunge ad un’aliquota giornaliera di CHF 190.00. Il giudice può cumulare la pena condizionalmente sospesa con una multa (art. 42 cpv. 4 CP). Tale multa non può tuttavia superare un quinto della sanzione complessiva – costituita dalla pena principale cumulata con la multa (DTF 149 IV 321 consid. 1.3.2). La pena commisurata alla colpa di 20 aliquote giornaliere deve pertanto essere ripartita in una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 190.00 ciascuna e in una multa di CHF 760.00. La pena detentiva sostitutiva (art. 106 cpv. 2 CP) è fissata in 4 giorni. 4.3. L’imputato è pertanto punito con una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 190.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. Egli è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 760.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. 5.1. Ritenuta la condanna dell’imputato per il reato di violazione grave delle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr, le spese relative alla procedura

12 / 13 preliminare di CHF 1'325.00 sono poste interamente a suo carico (artt. 426 cpv. 1, 428 cpv. 3 CPP). 5.2. Le spese relative alla procedura di prima istanza di CHF 4'000.00 sono poste, per i medesimi motivi, a carico dell’imputato. 5.3. La tassa di giustizia relativa alla procedura d'appello è fissata in CHF 3'000.00 (art. 6 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210]). Le spese della procedura d’appello di CHF 3'190.00 (tassa di giustizia 3'000.00, disborsi CHF 190.00) sono poste a carico dell’imputato, interamente soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). 5.4. Per la procedura d'appello non vengono riconosciute indennità.

13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. A._____ è dichiarato colpevole di violazione grave delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LCStr e dell’art. 32 cpv. 1 LCStr in unione all’art. 90 cpv. 2 LCStr. 2. A._____ è punito con una pena pecuniaria di 16 aliquote giornaliere di CHF 190.00 ciascuna, sospesa con la condizionale per un periodo di prova di 2 anni. 3. A._____ è inoltre condannato al pagamento di una multa di CHF 760.00. In caso di mancato pagamento per colpa, la multa è sostituita con una pena detentiva di 4 giorni. 4. Le spese relative alla procedura preliminare di CHF 1'325.00 sono poste a carico di A._____. 5. Le spese della procedura di prima istanza di CHF 4'000.00 sono poste a carico di A._____. 6. Le spese della procedura d’appello di CHF 3'190.00 (tassa di giustizia CHF 3'000.00, disborsi CHF 190.00) sono poste a carico di A._____. 7. Non si riconoscono indennità. 8. [Rimedi giuridici] 9. [Comunicazioni]